I pignoramenti effettuati da Equitalia sono nulli se non indicano il dettaglio dei crediti

aidacon equitaliaImportante sentenza della Corte di Cassazione a favore di tutti i contribuenti italiani. La Suprema Corte ha, infatti, stabilito che è nullo il pignoramento di crediti ex art. 72-bis attivato da  Equitalia, se non indica il dettaglio dei crediti.

Finalmente, tuona l’Avv. Carlo Claps, Presidente Aidacon Consumatori, www.aidacon.it, aspettavamo da tempo un intervento della Cassazione in tal senso, infatti, la legge speciale che permette   ad Equitalia, oggi Agenzia delle Entrate Riscossione, di avvalersi di una particolare procedura di pignoramento sugli  stipendi, sulle pensioni e sui conti correnti, ordinando direttamente all’ente creditore di versare le somme a proprio favore, sulla base del credito vantato, a seguito di notifica di cartelle esattoriali e avvisi di addebito, addirittura senza l’obbligo di adire un Autorità Giudiziaria,  penalizza moltissimo i contribuenti, in quanto l’atto di pignoramento di crediti verso terzi notificato dall’Agenzia Entrate Riscossione spesso si limita ad intimare genericamente il pagamento di una somma di denaro,  senza specificare a che titolo siano dovuti tali importi, perché nell’atto di pignoramento non si precisa se si tratta di imposte, multe, contributi previdenziali, altre sanzioni amministrative.

Ora, con la sentenza n. 26519 del 09.11.2017, tutto ciò finirà, infatti,  la mancata indicazione dettagliata dei crediti, della loro natura, degli importi, delle relative cartelle e delle date di notifica costituisce grave motivo di illegittimità del pignoramento, da contestare con opposizione agli atti esecutivi. Secondo la Suprema Corte, nell’esecuzione forzata esattoriale gli unici atti che rendono edotto il debitore del contenuto del titolo esecutivo sono la cartella di pagamento ed eventualmente l’avviso di mora, pertanto  è necessario, almeno il riferimento a tali atti, i quali a loro volta indicano, specificandone la fonte e la natura, il credito per il quale si procede a riscossione, quindi non basta che la società di riscossione alleghi all’atto di pignoramento un elenco contenente l’indicazione delle cartelle di pagamento relative ai crediti posti in riscossione, ma si deve specificare anche l’oggetto delle cartelle indicate nell’elenco.

In questo modo, spiega ancora l’Avv. Carlo Claps, la Cassazione, di fatto, ha dichiarato illegittimi tutti i pignoramenti di crediti verso terzi effettuati dall’Agenzia Entrate Riscossione, con la conseguenza che, moltissimi contribuenti “aggrediti” ingiustamente dalla Società di riscossione, senza avere la possibilità di difendersi, ora potranno opporsi per far valere i propri diritti. A tal uopo, invitiamo tutti i consumatori vessati ad inviarci copie dei pignoramenti subiti da Equitalia, inviando una mail all’indirizzo [email protected],  al fine di poterli esaminare e verificare se vi sia  l’opportunità di presentare ricorso.

La Cassazione ha enunciato il seguente importantissimo principio di diritto:

“L’atto di pignoramento presso terzi eseguito dall’agente di riscossione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 72-bis in sede di esecuzione esattoriale, sebbene preordinato alla riscossione coattiva di crediti erariali, non acquisisce per ciò stesso la natura di atto pubblico, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2699 e 2700 cod. civ., conservando invece quella di atto processuale di parte. Consegue che l’attestazione ivi contenuta delle attività svolte dal funzionario che ha materialmente predisposto l’atto (nella specie, concernente l’allegazione di un elenco contenente l’indicazione delle cartelle di pagamento relative ai crediti posti in riscossione) non è assistita da fede pubblica e non fa piena prova fino a querela di falso, a differenza di quanto avviene quando l’agente di riscossione esercita – Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 49, comma 3, – le funzioni proprie dell’ufficiale giudiziario, ad esempio notificando il medesimo atto“.

 

 

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