Vittoria Aidacon Consumatori: condannata una società di recupero crediti

sentenza banche anatocismoAlmeno una volta nella vita c’è capitato di ricorrere ad un finanziamento per avviare un progetto aziendale,   per ristrutturare casa, per acquistare un auto, oppure per l’acquisto di un semplice elettrodomestico. Nella maggior parte dei casi, una volta ottenuta la somma di denaro, si riesce ad onorare il contratto, restituendo i sodi a rate, pagando degli interessi ( a volte illegittimi..ma questa è un’altra storia..). Purtroppo, però,  talvolta, capita di non riuscire a restituire l’intera somma, per sopravvenute difficoltà finanziarie o, in alcune circostanze, viene contesta la regolarità del contratto di finanziamento, pertanto si interrompe il  pagamento in attesa di risolvere la questione. In questi casi, molto spesso, il creditore, inizialmente prova a recuperare le somme, intimando anche formalmente il debitore ma, trascorso un determinato periodo senza riuscire nell’intento, cede il proprio credito  a società specializzate nel recupero crediti. In quest’ultimo caso, può capitare di vedersi notificare, anche dopo molti anni, una messa in mora con richiesta di pagamento o, addirittura un decreto ingiuntivo, da parte di queste società specializzate nel recupero crediti, denominate cessionarie (che hanno acquistato il credito dal precedente creditore – cedente). A questo punto inizia l’incubo del presunto debitore, il quale, dopo tanti anni si ritrova a doversi difendere contro un nuovo presunto creditore,  il quale vanta  improvvisamente somme di denaro, tra l’altro incredibilmente triplicate rispetto all’originario debito.

In questi casi bisogna stare moto attenti, precisa l’Avv. Carlo Claps, Presidente Aidacon Consumatori www.aidacon.it  che ha ottenuto una importante sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, che ha accolto la domanda di un cittadino che si è opposto ad un un decreto ingiuntivo di € 20.0000, notificato da una società di recupero crediti, per un presunto contratto di finanziamento, relativo ad un acquisto di un bene di consumo, avvenuto oltre 10 anni prima!!!

La sentenza del Tribunale di Napoli è molto importante, precisa ancora l’Avv. Claps, perché “smaschera” e condanna una società di recupero crediti che “ci aveva provato…” attaccando  un cittadino al fine di recuperare un presunto debito di € 20.000,00, senza possedere i titoli idonei. Infatti, capita spesso che le predette società acquistino interi   “pacchetti” di  crediti da banche  o società finanziarie, a cifre irrisorie, in quanto non garantiti o privi di idonea documentazione a supporto degli stessi, e poi provino a recuperare l’intero importo del credito originario attaccando il presunto debitore, aggredendolo con atti giudiziari, senza averne i titoli. In questi casi è importante difendersi correttamente, per non rischiare di trovarsi a pagare ingiustamente cifre da capogiro. A tal proposito, i legali della nostra associazione sono a disposizione per la tutela dei diritti di tutti i cittadini ( [email protected]) .

Ecco il testo della sentenza n. 9870/19:

Occorre premettere che, sebbene ai sensi dell’art. 1260 c.c. il contratto di cessione del credito si perfeziona col consenso del cedente e del cessionario, dovendosi ritenere estraneo al rapporto il debitore ceduto, ciò non di meno, grava su quest’ultimo l’onere di accertamento non solo dell’avvenuta cessione ma anche dell’efficacia della stessa: ed infatti, se da un lato il debitore che paga al cedente non è liberato se paga dopo che abbia accettato la cessione o questa gli sia stata notificata o dopo che ne abbia avuto comunque conoscenza (art. 1264 c.c.), dall’altro lato lo stesso non è tenuto a pagare al preteso cessionario se la cessione non ha avuto luogo o se essa è inefficace perché in tal caso si tratta di un soggetto che non ha conseguito la titolarità del credito; ciò in quanto, qualora la cessione fosse nulla o inefficace, la titolarità del credito resterebbe in capo al cedente al quale, solo, il debitore sarebbe tenuto ad adempiere.

Tanto esposto in termini generali, va rilevato che nel caso di specie, a fronte dell’eccezione sollevata da parte opponente in ordine al difetto di legittimazione dell’odierna opposta, quest’ultima non ha adeguatamente dato prova di essere l’effettiva titolare del credito per cui è causa.

 Invero, dall’esame dei tre contratti prodotti dalla creditrice a sostegno della propria

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