Aidacon.it Il sistema di news di questo sito viene gestito dall'amministratore totale del sito che ricerca le migliori news del giorno e li inserisce in testata
Hai Bisogno di Supporto Per Iscriverti o per cercare qualche sentenza ? Scrivici al nostro indirizzo e - mail Assistenza Tecnica per il Sito. Ricordiamo che ogni richiesta viene evasa presso il nostro reparto tecnico che provvedera' a rispondere.
Vuoi Collaborare Con Noi ? Vuoi essere aggiornato su tutte le nostre sentenze Iscriviti e richiedi il documento di collaborazione per entrare a far parte del nostro team
Sezione Collaboratori.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione in base al fatto che quella sui rifiuti non è una tariffa, su cui può gravare l’IVA, ma una tassa a tutti gli effetti. Pertanto,ai cittadini italiani deve essere restituita l’IVA pagata per la tassa rifiuti negli ultimi dieci anni. La Corte di Cassazione, seguendo l'orientamento comunitario, ha stabilito che il corrispettivo che i cittadini devono pagare per la raccolta e smaltimento dei rifiuti è una tassa e non una tariffa. Infatti, sefosse una tariffal'Iva sarebbe applicabile, ma essendo una tassa questo non è legittimo! Parte una azione collettiva, finalizzata a far ottenere agli utenti la restituzione dell’IVA pagata negli ultimi 10 anni sulla tassa per lo smaltimento rifiuti. Per poter ricorre con noi invia una mail all’indirizzo E-mail: info@aidacon.it – o telefona alla sede centrale ( 081.66.31.82) dal lunedì al venerdi dalle ore 16 alle 19 o invia un sms: 3347943440.
SONO PRONTE LE AZIONI DI PROTESTA PER OTTENERE LA RISOLUZIONE DEL PROBLEMA RIFIUTI IN CAMPANIA. I CITTADINI NAPOLETANI E TUTTI GLI ABITANTI DELLA REGIONE CAMPANIA SONO STUFI.
Ancora una grande vittoria Aidacon. Infatti, il Giudice di Pace di Napoli ha accolto una opposizione formulata dal legale dell?Associazione Avv. Carlo Claps, avverso una iscrizione ipotecaria su un immobile effettuata dalla società di riscossione. In particolare, il giudicante, dopo aver confermato la propria giurisdizione, ha dichiarato l?illegittimità dell?iscrizione ipotecaria, in quanto effettuata per un crediti inferiore agli ottomila euro, in dispregio dell'art 76 comma1D.P.R. 602/73 come modificato dalD.L203/2005,convertitoinL248/2005,che recita testualmente: " il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se le somme iscritte a ruolo nei confronti del debitore superano complessivamente ottomila euro?.
Grandissima vittoria dell?AIDACon, Associazione dei consumatori, da anni impegnata a combattere gli abusi commessidalla Gestline S.p.A., nei confronti dei cittadini napoletani.Importantissima sentenza del Tribunale di Napoli V^ Sez.? Giudice Dott. Giorgio Sensale, in materia di iscrizione ipotecaria exD.P.R. n° 602/73.La sentenza in oggetto( LA PRIMA IN TAL SENSO) ha una notevole importanza per migliaia di cittadini, i quali, in questi anni, si sono visti ipotecare l?immobile di proprietà dalla Gestline S.p.A., a causa di presunti crediti vantati da Enti vari.