| Truffa del tour operator di pomigliano d’’arco – l’ennesima subita da ignari viaggiatori – ora è il momento di rafforzare i controlli e di instituire un fondo di garanzia per i turisti - |
Dopo i fallimenti improvvisi di importanti tour operators, con conseguenti fregature per i viaggiatori, rimasti a casa senza vacanze e senza soldi, continuano a proliferare le truffe di piccole agenzie di viaggio e tour operators che improvvisamente, da un giorno all’altro, chiudono bottega, con buona pace dei turisti. Ora basta, tuona l’Avv. Carlo Claps, Segretario dell’Aidacon ( Associazione Italiana per la Difesa dell’Ambiente e dei Consumatori – www.aidacon.it ), che da anni si batte per ottenere maggiore tutela per i viaggiatori, è giunto il momento di modificare la normativa vigente in materia e di aumentare le garanzie per i turisti effettuando, tra l’altro, maggiori controlli nei confronti degli operatori turistici. Inoltre, è necessario istituire un fondo di garanzia per le vittime di queste assurde truffe. L’Associazione, a mezzo dei propri esperti, depositerà un disegno di legge con le modifiche che riterrà più opportune per garantire la sicurezza dei viaggiatori. L’Aidacon, inoltre, propone alcuni consigli per i viaggiatori che potrebbero essere utili al momento di organizzare la propria vacanza. Disagi e disservizi subiti durante le sospirate vacanze: Decalogo.
Come evitare contrattempi prima, durante e dopo Camere d’albergo fatiscenti, bagagli smarriti, oggetti rubati, tour-truffa e.c.c: per evitare eventuali disservizi e disagi è necessario dedicare grande attenzione al momento dell’organizzazione del viaggio. Il modo migliore per evitare brutte sorprese bisogna rispettare una serie di regole per mettersi al riparo dai pericoli che si possono nascondere dietro un’allettante offerta per le vacanze. Prima di partire: • affidarsi ad una agenzia di viaggi che abbia una regolare autorizzazione;• consultare i cataloghi che vi interessano e leggerli attentamente. Informarsi su eventuali offerte che possono far risparmiare: last minute, advanced booking, sconti per coppie in viaggio di nozze ecc.; • controllare accuratamente il contratto e le condizione contrattuali prima di firmarlo. Verificare che contenga i dati completi dell’organizzatore del viaggio, la destinazione, la durata e i mezzi di trasporto che verranno utilizzati. Verificare la categoria dell’albergo e il tipo di trattamento. Controllare se l’importo del pacchetto include o meno le tasse aeroportuali, le spese d’iscrizione, i trasferimenti da e per l’aeroporto, le spese per i visti, le bevande e le escursioni;• farsi dare copia del contratto eventualmente sottoscritto e assicurarsi che sia controfirmato anche da chi propone il viaggio; • se viene richiesto il versamento di una caparra: contrattare sempre l’importo in modo che sia il più basso possibile, assicurarsi che sia indicato nel contratto e farsi rilasciare una ricevuta. Se durante la vacanza insorgono dei problemi: • reclamare immediatamente per i disservizi con il personale locale o telefonando al centro assistenza del tour operator;• raccogliere quante più prove possibili dei disagi subiti e documentare tutti gli eventuali costi sostenuti: vanno bene scontrini, ricevute, fotografie, riprese con videocamera, testimonianze, e qualsiasi altro documento.Se i vostri diritti non sono stati rispettati e nonostante le cautele la vacanza non è andata bene, si può richiedere un risarcimento. In questo caso, appena rientrati dalle vacanze bisogna, entro dieci giorni dal rientro, inviare una racc. A/R, presso la sede legale del tour operetors e/o dell’agenzia di viaggi . Se il tour operator o l’agenzia non provvedono al risarcimento, si può procedere citandoli in giudizio. Se la somma in gioco è di € 5.000,00 euro è competente il Giudice di Pace. Per ulteriori informazioni potete inviare una mail all’indirizzo: info@aidacon.it –
|
admino il agosto 06 2010 23:58:23
Leggi tutto ·
0 Commenti ·
23 Letture ·
|

| La tessera del tifoso – dichiarazione di incostituzionalità' |
In questi giorni sono partite le campagne per gli abbonamenti delle squadre di calcio di Serie A, B e Lega Pro. Quest'anno, però, per la prima volta nel nostro paese, i tifosi che vorranno abbonarsi per assistere alle partite della propria squadra del cuore, saranno obbligati a sottoscrivere la oramai famosa “tessera del tifoso”. L'introduzione, nel nostro ordinamento, di questo strumento di “fidelizzazione” del tifoso, con presunti intenti di garantire la sicurezza negli stadi e di “controllare” i tifosi anche in trasferta, ha comportato la naturale opposizione di tutte le tifoserie organizzate. La card del tifoso va analizzata sotto un duplice profilo, ovvero, sia quale strumento per garantire alle società sportive una maggiore fidelizzazione del proprio “cliente commerciale”, in quanto tutti i dati personali comunicati dai tifosi sono conservati solo dalle dette società sportive e utilizzati, nel rispetto della legge, per promuovere tutte le attività e le agevolazioni offerte ai propri clienti, sia quale mezzo per garantire la sicurezza negli stadi.
Tuttavia, se per il primo aspetto sorgono alcuni dubbi sulla legittimità di questo strumento commerciale, che agevola alcuni tifosi a discapito di altri, per il secondo, invece, è certo che diversi siano i profili di incostituzionalità delle norme che hanno introdotto la card del tifoso. Infatti, è assolutamente illegittimo il criterio di assegnazione della tessera. In particolare, l'art. 9 della L. 41/07, vieta alle società di rilasciare la card “a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 della L. 401/89 ovvero a soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive”. In sostanza, la norma vieta l’emissione o la vendita per qualsiasi persona sottoposta al Daspo o che è stata condannata, anche se solo in primo grado e con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Tale disposizione, è palesemente illegittima, in quanto viola lo stato di diritto e il principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva e del percorso riabilitativo col reinserimento sociale. In questo modo, per la legge vi sono tifosi indesiderati, i quali, con un semplice provvedimento amministrativo, possono essere “allontanati” dagli stadi, senza processo o una condanna, prima del terzo grado di giudizio. In tal senso, grande scalpore hanno suscitato le dichiarazioni del Procuratore aggiunto Giovanni Melillo, coordinatore della Sezione Criminalità predatoria della Procura di Napoli, il quale ha proposto di estendere le limitazioni della Tessera del Tifoso ai sottoposti a misure di prevenzione antimafia. “Il Daspo dovrebbe poter essere applicato anche a quanti, pur non essendo stati protagonisti diretti di comportamenti violenti negli stadi, abbiano riportato condanne, anche non definitive, per gravi delitti: rapina, estorsione, traffico di stupefacenti e, in generale, reati di criminalità organizzata”. Sul punto, la Lega Calcio e il Viminale sminuiscono la questione dichiarando che non può usufruire della tessera del tifoso solo chi ha una diffida in corso o chi ha avuto una condanna negli ultimi 5 anni, ma tutto ciò non risponde al vero, in quanto la norma è chiarissima, stabilendo che tutti i soggetti che hanno ricevuto una diffida, in qualunque anno, per qualsiasi ragione e qualsiasi sia stato l’esito del procedimento penale, non potranno avere la tessera.
In Europa esistono diversi campionati in cui viene utilizzata una card del tifoso, la quale, diversamente dal nostro paese, non ha provocato malumori e proteste. Bisogna chiarire, però, che nel resto d’Europa le società sono proprietarie degli stadi e, quindi, decidono in prima persona se rilasciare o meno la tessera, quindi non vi è alcuna decisione che provenga da un soggetto pubblico, come ad esempio la Questura.
Per i motivi finora esposti ed altri ancora, un gruppo di tifosi si è rivolto all'Aidacon, spiega l'Avv. Carlo Claps, Segretario dell'Associazione – www.aidacon.it – per ricorrere al TAR del Lazio ed ottenere la dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 9 della L. 41/07, nonché per diffidare le Istituzioni competenti a modificare la normativa in materia. In ogni caso, a prescindere dagli spetti giuridici della questione, è evidente che il progetto “tessera del tifoso” andrà rivisto. Infatti, i precedenti esperimenti sono palesemente falliti. In occasione di Genoa-Milan a Marassi, disputata la scorsa stagione, il CASM ha autorizzato la trasferta dei rossoneri muniti di Tessera del Tifoso. Da Milano in circa 400, muniti di tessera “cuore rossonero, hanno acquistato i tagliandi del settore ospiti. I tifosi rossoblù si sono riunti in un corteo di protesta, facendo salire la tensione, costringendo il Sindaco di Genova a chiedere aiuto a Maroni per bloccare il viaggio dei milanisti. Solo poche ore prima dalla partita il Prefetto ligure ha imposto la gara a porte chiuse, causa ordine pubblico. Tutti a casa con buona pace della 'Carta Cuore Rossonero' e dei 23.125 abbonati genoani. E pure dei diritti dei consumatori e del tanto pubblicizzato progetto della Tessera del Tifoso.
|
admino il agosto 05 2010 14:53:15
Leggi tutto ·
0 Commenti ·
31 Letture ·
|
|
 |
| Napoli, caos-condono per le multe - l'Aidacon mette a disposizione dei cittadini i propri consulenti legali - |
Sul caso caos- condono delle multe interviene l'Aidacon, Associazione Italiana per la Difesa dell'Ambiente e dei Consumatori – www.aidacon.it, la quale denuncia l'inqualificabile comportamento della società di riscossione che ha provveduto a notificare migliaia di comunicazioni per la definizione agevolata dei debiti nei confronti del Comune di Napoli per le multe ricevute in violazione del codice della strada fino al 31 dicembre del 2004. “Non si può agire in questo modo, spiega l'Avv. Carlo Claps, Segretario dell'Aidacon, le nostre sedi sono state prese d'assalto, centinaia di persone hanno richiesto il nostro aiuto per la verifica degli avvisi ricevuti dall'Equitalia, per capire se quelle multe dovevano essere pagate o meno e se era possibile rinviare la prima rata del pagamento. Dalle prime verifiche si è subito evidenziato che in moltissime casi le cartelle esattoriali erano prescritte o che avverso di esse erano già stai proposti dei ricorsi, poi accolti dai Giudici di Pace. Purtroppo, molti cittadini non hanno avuto il tempo di verificare la propria posizione debitoria. Infatti, l'Equitalia Polis S.p.A., nonostante il Comune di Napoli già dal mese di febbraio di quest'anno avesse deliberato di aderire al condono, ha notificato gli avvisi solo in questi giorni, concedendo ai cittadini di pagare la prima rata entro il 15.07.2010 !! Naturalmente ci siamo attivati per richiedere una proroga dei termini di pagamento, affinchè i contribuenti possano avere il tempo di esaminare la propria presunta posizione debitoria e di decidere il da farsi. Nel contempo l'Associazione mette a disposizione i propri legali per l'esame della documentazione dei singoli contribuenti. A tal uopo è possibile contattare l'Aidacon via mail: info@aidacon.it o telefonicamente al n° 081.66.31.82.
|
admino il luglio 12 2010 21:03:43
Leggi tutto ·
0 Commenti ·
60 Letture ·
|

| Giovane donna incinta scopre che il proprio immobile è stato messo in vendita arbitrariamente da Equitalia e rischia di abortire !! |
Ancora una volta protagonista negativo della vicenda è l’Equitalia Polis S.p.A., Agente per la Riscossione dei tributi della Provincia di Napoli. La Sig.ra D. V. Flora, giovane donna incinta, qualche giorno fa ha ricevuto la notifica dell’avviso di vendita immobiliare del proprio appartamento, fissata per il giorno 07 luglio 2010, da parte della Equitalia Polis S.p.A. Tale atto esecutivo si fonda su cartelle esattoriali che, a dire della società di riscossione, sarebbero state notificate nell’anno 2007. Purtroppo, tali cartelle esattoriali non sono mai pervenute alla Sig.ra D.V. e, prima dell’atto di vendita, nessun altro atto le era mai stato notificato, tranne due avvisi di mora, che venivano prontamente impugnati dalla contribuente, innanzi all’ Autorità Giudiziaria competente, proprio perché si riferivano ad atti sconosciuti fino a quel momento. Addirittura, la donna scopriva che sul medesimo immobile, da diverso tempo, era stata iscritta ipoteca legale dalla stessa Equitalia Polis S.p.A., a sua insaputa. Infatti, anche in questo caso, l’Agente della Riscossione aveva omesso di notificare tale atto esecutivo alla proprietaria. Tutto ciò comporta una grave lesione del diritto di difesa garantito dalla costituzione italiana. A causa di quanto accaduto, la Sig.ra Del Vecchio ha subito gravi danni alla salute, in quanto le è stata diagnosticata una “sindrome nervosa reattiva”, con conseguente gravidanza a rischio. Tanta agitazione è causata dal timore di perdere la propria abitazione e dal pensiero, quasi ossessivo, di far crescere il suo bambino altrove. La contribuente, per difendere i propri diritti si è rivolta all’Aidacon ( Associazione Italiana per la Difesa dell'Ambiente e dei Consumatori - www.aidacon.it), come riferiscono l’Avv. Carlo Claps e l’Avv. Annalisa Castiello, che si occupano della questione, i quali hanno provveduto ad impugnare con urgenza tutti gli atti esecutivi, a sporgere denuncia presso la P.S., nonché a richiedere un risarcimento dei danni che si preannuncia milionario !!
Segnalaci il Tuo caso: info@aidacon.it
|
admino il luglio 02 2010 19:45:03
Leggi tutto ·
0 Commenti ·
76 Letture ·
|
|