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Continua l’allarme sulle protesi a rischio tumore prodotte dall'azienda francese Pip. Numerosissime sono state le richieste di aiuto giunte presse le sedi Aidacon Consumatori. Infatti, non sono bastate le rassicurazioni del Ministero della Salute italiano che dichiarato che «non ci sono le premesse per creare allarmismi sulle protesi mammarie”. In Italiasono state impiantate circa 4.300 protesi, tantissime in Campania, da dove sono arrivate le maggiori richieste di aiuto, spiega l’Avv. Carlo Claps, Segretario Aidacon – www.aidacon.it -. Moltissime donne, spiega l’Avv. Claps, dopo le raccomandazione del Governo francese di provvedere alla rimozione delle protesi, stanno vivendo situazioni di stress di angoscia molto forti, in attesa di effettuare l’intervento di rimozione delle Pip. Diverse signore che si sottoposero all’intervento per impiantare le protesi mammarie, si sono rivolte alla nostra Associazione per essere tutelate e per richiedere il risarcimento dei danni alla salute subiti.Alcune di esse ci hanno rivelato che molti medici privati, alle quali si erano rivolte in passato per impiantare le Pip, hanno richiesto ingenti somme di denaro, oltre € 2.500,00, per effettuare l’intervento di rimozione delle stesse. Tutto ciò è assolutamente illegittimo, tuona l’Avv. Carlo Claps, non è possibile che queste donne, già terrorizzate e sottoposte ad uno stress eccezionale, debbano subire oltre al danno la beffa !!Gli interventi di rimozione dovranno essere pagati dai soggetti responsabili che hanno messo in grave pericolo la vita di queste donne. I nostri legali agiranno in giudizio per la tutela dei soggetti lesi e provvederanno a sporgere le dovute denunce alla Procura della Repubblica, nonché a segnalare all’Ordine dei Medici ed al Ministero della Salute, i professionisti ed i centri specializzati che abbiano richiesto denaro per effettuare l’intervento di rimozione delle protesi pericolose e, oramai, bandite in tutto il mondo.
Commissione Tributaria dichiara giuridicamente inesistente una cartella esattoriale via raccomandata: Segnalateci il vostro caso: info@aidacon.it
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che ha dichiarato «giuridicamente inesistente» una cartella di 9mila euro perché «notificata solo dai dipendenti di Equitalia a mezzo posta». Tale modalità di notifica, infatti, se non effettuata da soggetti abilitati, secondo i giudici lombardi, non produce effetti nei confronti dei contribuenti (in pratica è come se la cartella, l’avviso di intimazione di pagamento o l’ipoteca non fossero mai stati notificati). Tutto ciò deriva da un attento esame delle norme che riguardano la notifica degli atti esattoriali in generale e di quella a mezzo posta in particolare. La vicenda nasce da un ricorso presentato da un contribuente che dopo una verifica agli uffici dell’Esatri era venuto a conoscenza di dover pagare la bellezza di 9.153 euro relativa a Iva del 2003 comprensiva di sanzioni. Il contribuente sosteneva di non aver mai ricevuto la comunicazione, Equitalia con la ricevuta di ritorno alla mano diceva al contrario di aver spedito la raccomandata che era stata ritirata dal custode dello stabile sostenendo che «la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento». Non così invece per la XXII Commissione Tributaria che, nella sentenza elenca, individuandoli in maniera tassativa, «gli unici soggetti legittimati alla notifica della cartella, ossia: gli ufficiali della riscossione, i messi comunali, gli agenti della polizia municipale altri soggetti sempre opportunamente autorizzati dal Concessionario», ma mai quest’ultimo «direttamente», a mezzo di propri dipendenti. Ancora un provvedimento giudiziario che conferma l'oramai consolidato orientamento giurisprudenziale: Le notifiche effettuate dalle Società di Riscossione sono spesso nulle !!
Il Legislatore ha introdotto un altro ostacolo per gli automobilisti che intendano proporre un ricorso avverso una multa
Tantissime sono state le telefonate e le mail di protesta degli automobilisti, giunte presso le sedi dell’Aidacon Consumatori. Ritengonodi essere perseguitati, vessati, costretti a pagare anche quando le multe sono palesemente illegittime. Infatti, ancora un ostacolo è statocreato per gli automobilisti che intendano opporsi ad una multa ingiusta. Ma andiamo con ordine. Nel 2009, è stato introdotto ilContributo Unificato ( una tassa) per poter proporre un ricorso al Giudice di Pace, del valore di 37 euro per i procedimenti fino a 1.032,00,di 85 euro + 8,00 di bolli, per i ricorsi fino a 5.200,00 e di 206,00 euro + 8,00 di bolli, per i procedimenti di valore superiore, al fine di scoraggiare gli automobilistia proporre ricorsi avverso multe di esiguo valore. L’attualeLegislatore è riuscito a fare anche di peggio. Infatti, l'articolo 13 del Decreto legge 22 dicembre 2011, numero 212, che modifica l'articolo 91 del Codice di procedura civile, ha stabilito che lecompetenze e gli onorari degli avvocati liquidati dal Giudice di Pace, relativi ai giudizi di opposizione avverso le multe,possono arrivare a un massimo equivalente al valore della domanda. Ad esempio,per multe di 50 euro, la parcella sborsata dalla controparte (per esempio, un Comune) sarà dello importo della multa se non, addirittura, inferiore. In tal modo, si impedisce al cittadino di poter ricorrere avverso una multa ritenuta illegittima, avvalendosidella competenza tecnica dell’Avvocato, ledendo, altresì il diritto di difesa del ricorrente. Riassumendo, lo Stato per far cassa in tempi brevi, prima ha introdotto un balzello per chi intendesse ricorrere avverso verbali ritenuti ingiusti, in modo da rendere non più conveniente per l’automobilista ricorrere e costringerlo a pagare la multa, pur se illegittima, poi, non contento, ha costretto il cittadino intenzionato a chiedere giustizia ed a ricorrere avverso un verbale perinfrazioni del C.d.S., a non poter più affidarsi alla difesa tecnica di un Avvocato, se non sborsando personalmente la parcella del difensore, anche in caso di esito positivo del giudizio, visto che la nuova norma introdotta impedisce al Giudice adito, di liquidare competenze professionaliper somme superiori al valore della multa impugnata !! Tutto ciò in netto contrasto con quanto stabilito più volte dalla Suprema Corte, non ultima la sentenza della Cassazione, sezione sesta civile che, con l’Ordinanza 26987, depositata il 15 dicembre 2011, ha accolto il ricorso di un automobilista che, pur avendo ottenuto l’annullamento della contravvenzione, non si era visto riconoscere il rimborso delle spese legali né dal Giudice di pace di Roma né dal Tribunale capitolino. La Cassazione è stata perentoria: se non viene motivata la scelta della compensazione delle spese, chi perde deve pagare l’avvocato della controparte.Il chiaro obiettivo del Legislatore è quello di far diminuire le cause, introducendo una tassa ed eliminando gli avvocati, incassando, in tal modo, i proventi dei verbali, pur se illegittimi (si pensiad esempio ai verbali con sanzioni accessorie relative alla decurtazione dei punti sulla patente, per infrazioni accertate con autovelox installati illegittimamente da numerosi Comuni italiani ) nell’immediatezza, senza neanche dover attendere l’esito di un eventuale giudizio di opposizione.La nostra Associazione inizierà una battaglia affinchè venga ristabilito l’equilibrio in processi avverso le multe, a favore dei cittadini e venga ripristinato il diritto di difesa costituzionalmente garantito, spiega l’Avv. Carlo Claps, Segretario dell’Aidacon Consumatori – www.aidacon.it. In primo luogo, verrà sollevata l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma, in tutti i processi curati dai nostri legali. Inoltre, invitiamo tutti i cittadini ad inviarci mail di protesta all’indirizzo : info@aidacon.it che saranno girate al nostro Presidente del Consiglio, unitamente alle firme che i nostri collaboratori raccoglieranno per le strade delle nostre città.
il Consiglio di Stato: la tessera del tifoso e' illegittima.
La Tessera del è illegittima, spiega l'Avv. Carlo Claps di Aidacon Consumatori – www.aidacon.it. “Noi siamo stati i primi a denunciare i diversi profili di illegittimità della card dei tifosi”. La battaglia iniziata ormai due anni è giunta a una svolta. Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello presentato da una associazione consumatori. La Tessera del Tifoso è stata quindi considerata “illegittima in quanto può rappresentare una pratica commerciale scorretta”. Il Consiglio di Stato ha quindi motivato la propria decisione ritenendo che “l’abbinamento inscindibile (e quindi non declinabile dall’utente) tra il rilascio della tessera di tifoso e la sottoscrizione di un contratto con un partner bancario per il rilascio di una carta di credito prepagata potrebbe condizionare indebitamente la libertà di scelta del tifoso-utente e potrebbe pertanto assumere i tratti di una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo”. La nostra Associazione, appena entrato in vigore la normativa in materia, sollevò subito i dubbi sulla legittimità di questo strumento commerciale, che agevola alcuni tifosi a discapito di altri. Inoltre, aveva anche denunciato l'illegittimità di quanto previsto dall'art. 9 della L. 41/07, che vieta alle società di rilasciare la card “a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 della L. 401/89 ovvero a soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive”. In sostanza, la norma vieta l’emissione o la vendita per qualsiasi persona sottoposta al Daspo o che è stata condannata, anche se solo in primo grado e con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Tale disposizione, è palesemente illegittima, in quanto viola lo stato di diritto e il principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva e del percorso riabilitativo col reinserimento sociale. In questo modo, per la legge vi sono tifosi indesiderati, i quali, con un semplice provvedimento amministrativo, possono essere “allontanati” dagli stadi, senza processo o una condanna, prima del terzo grado di giudizio. Sul punto, spiega ancora l'Avv. Carlo Claps, il Tar non si è ancora pronunciato. A seguito di questa importante sentenza è evidente che il progetto “tessera del tifoso” andrà rivisto.
(Antonio Errico)
Dai servizi pubblici locali alle poste, dai trasporti alle banche e all’energia, fino alle professioni e alla semplificazione dell’attività amministrativa: le proposte tecniche dell’Autorità per rimuovere gli ostacoli che ancora si frappongono all’apertura dei mercati e per promuovere la concorrenza. Necessario accompagnare le liberalizzazioni con interventi che garantiscano l’equità sociale e che favoriscano, anche attraverso le opportune riforme del diritto del lavoro, nuove opportunità di inserimento per i soggetti che ne uscissero particolarmente penalizzati. Continua...
MILANO - L' Antitrust ha dato ascolto ai consumatori e ha multato Apple con una sanzione da 900 mila euro. Tre società del gruppo di Cupertino, Apple Sales International, Apple Italia e Apple Retail Italia sono colpevoli di pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori. Continua....
MILANO - Cibi e bevande per 2,3 miliardi di euro. È quanto hanno speso gli italiani per il cenone della vigilia e il pranzo di Natale, secondo quanto stimato da Coldiretti. Il dato indica una flessione del 18 per cento rispetto all'anno precedente ed è il più basso dal 2000. Continua...
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A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione in base al fatto che quella sui rifiuti non è una tariffa, su cui può gravare l’IVA, ma una tassa a tutti gli effetti. Pertanto,ai cittadini italiani deve essere restituita l’IVA pagata per la tassa rifiuti negli ultimi dieci anni. La Corte di Cassazione, seguendo l'orientamento comunitario, ha stabilito che il corrispettivo che i cittadini devono pagare per la raccolta e smaltimento dei rifiuti è una tassa e non una tariffa. Infatti, sefosse una tariffal'Iva sarebbe applicabile, ma essendo una tassa questo non è legittimo! Parte una azione collettiva, finalizzata a far ottenere agli utenti la restituzione dell’IVA pagata negli ultimi 10 anni sulla tassa per lo smaltimento rifiuti. Per poter ricorre con noi invia una mail all’indirizzo E-mail: info@aidacon.it – o telefona alla sede centrale ( 081.66.31.82) dal lunedì al venerdi dalle ore 16 alle 19 o invia un sms: 3347943440.
SONO PRONTE LE AZIONI DI PROTESTA PER OTTENERE LA RISOLUZIONE DEL PROBLEMA RIFIUTI IN CAMPANIA. I CITTADINI NAPOLETANI E TUTTI GLI ABITANTI DELLA REGIONE CAMPANIA SONO STUFI.
Ancora una grande vittoria Aidacon. Infatti, il Giudice di Pace di Napoli ha accolto una opposizione formulata dal legale dell?Associazione Avv. Carlo Claps, avverso una iscrizione ipotecaria su un immobile effettuata dalla società di riscossione. In particolare, il giudicante, dopo aver confermato la propria giurisdizione, ha dichiarato l?illegittimità dell?iscrizione ipotecaria, in quanto effettuata per un crediti inferiore agli ottomila euro, in dispregio dell'art 76 comma1D.P.R. 602/73 come modificato dalD.L203/2005,convertitoinL248/2005,che recita testualmente: " il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se le somme iscritte a ruolo nei confronti del debitore superano complessivamente ottomila euro?.
Grandissima vittoria dell?AIDACon, Associazione dei consumatori, da anni impegnata a combattere gli abusi commessidalla Gestline S.p.A., nei confronti dei cittadini napoletani.Importantissima sentenza del Tribunale di Napoli V^ Sez.? Giudice Dott. Giorgio Sensale, in materia di iscrizione ipotecaria exD.P.R. n° 602/73.La sentenza in oggetto( LA PRIMA IN TAL SENSO) ha una notevole importanza per migliaia di cittadini, i quali, in questi anni, si sono visti ipotecare l?immobile di proprietà dalla Gestline S.p.A., a causa di presunti crediti vantati da Enti vari.