FORNITURA GAS UTENZA DOMESTICA ALIQUOTA IVA 20% – 05.10.2005

-14 novembre 1995-2005, oltre il danno edonistico da liquidarsi in via equitativa, nonché interessi, spese, diritti ed onorari del procedimento con attribuzione al procuratore anticipatario.gasbaso
Per la convenuta: dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario; dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Spa Napoletanagas Clienti; autorizzare la chiamata in causa del Ministero dell?Economia e delle Finanze ? Agenzia delle Entrate affinché garantisca e mallevi la Napoletanagas Clienti di ogni pregiudizio derivante dall?emananda sentenza; rigettare la domanda in quanto inammissibile, improponibile, infondata in fatto ed in diritto e prescritto il diritto fatto valere; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(?) Vincenzo, con atto di citazione ritualmente notificato il 6/5/05 alla S.p.A. NAPOLETANAGAS CLIENTI, la conveniva innanzi a questo Giudice affinché ? previo accertamento che la Napoletanagas Clienti, in riferimento alle fatture di cui al periodo 1° aprile-14 novembre 1995-2005, ha indebitamente percepito l?importo di ? 33,99 per l?applicazione indifferenziata dell?IVA al 20% – la stessa fosse condannata alla restituzione di detta somma.Nell?atto di citazione premetteva:- di essere titolare del contratto di fornitura di gas con numero cliente (?);- che, in esecuzione di tale contratto aveva pagato regolarmente le fatture per il periodo 1° aprile-14 novembre 1995-2005, nelle quali la Napoletanagas Clienti aveva applicato l?aliquota IVA al 20% senza operare alcuna distinzione tra il gas erogato per la cottura cibi e la produzione di acqua calda alla quale andava applicata l?IVA nella misura agevolata del 10% e quello erogato per il riscaldamento a cui invece va applicata l?aliquota IVA al 20%;- che tale aliquota era illegittima per il detto periodo non invernale in quanto l?accensione per il riscaldamento non era attiva ma, espressamente vietata dalla normativa vigente.Instauratosi il procedimento, si costituiva la Spa Napoletanagas Clienti che eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito, la propria carenza di legittimazione passiva, l?intervenuta prescrizione del credito azionato e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il Ministero dell?Economia e delle Finanze ? Agenzia delle Entrate ? affinché la mallevasse da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle dall?emananda sentenza.Nel merito, eccepiva l?infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, sulle rassegnate conclusioni, all?udienza del 4/7/05, la causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di difetto di giurisdizione, di carenza di legittimazione passiva, di prescrizione nonché la richiesta di chiamata in causa del Ministero dell?Economia e delle Finanze ? Agenzia delle Entrate, per essere le stesse infondate.Infatti, la presente controversia ha per oggetto non una pretesa tributaria, ma la ripetizione di somme che si assumono indebitamente percepite nell?ambito di un rapporto contrattuale instauratosi tra le parti e, pertanto, esula dalle attribuzioni delle Commissioni Tributarie.La S. Corte di Cassazione sul punto, ha affermato il principio che il consumatore finale è estraneo al rapporto tributario concernente l?IVA che intercorre tra cedente (Spa Napoletanagas Clienti) e l?Erario, in quanto il cessionario (attore) non è debitore d?imposta e, quindi, non è interlocutore dell?Amministrazione Finanziaria né nella fase di accertamento e riscossione dell?imposta, né nella fase di rimborso di quanto, eventualmente, pagato senza titolo od in eccedenza rispetto al titolo (rimborso reclamabile solo dal solvens) Cass. S.U. 22 luglio 2002 n. 10693).Il rapporto dedotto in giudizio, ha natura privatistica e attiene unicamente alla ripetizione di somme illegittimamente percepite nell?ambito di un contratto di fornitura e/o somministrazione.Pertanto, il Ministero dell?Economia e delle Finanze non può essere chiamato in causa, non trattandosi di litisconsorte necessario, essendo la Napoletanagas unica parte del rapporto giuridico dedotto in giudizio.Va affermato, quindi, la giurisdizione del giudice ordinario e la legittimazione passiva della Spa Napoletanagas Clienti.L?eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta Società va accolta limitatamente al periodo che va da aprile 1995 a maggio 2000 essendo decorso il termine previsto dall?art.2947 c.c..Nel merito, si osserva che il caso in esame riguarda l?aliquota IVA da applicare ad un contratto di somministrazione di gas metano per uso cottura cibi, produzione acqua calda e per uso riscaldamento con un unico contatore e, in particolare, se nel periodo estivo in cui non è consentito per legge l?uso del riscaldamento debba essere applicata l?aliquota IVA nella misura agevolata del 10% anziché come riscossa della società convenuta nella misura del 20%.In primo luogo va considerato che l?art. 16, II comma del decreto istitutivo dell?IVA n. 633/72 prevede espressamente che alla fornitura di gas metano per uso domestico di cottura cibi e produzione acqua calda dev?essere applicata l?aliquota agevolata del 10%.Tale norma, di rango primario, allo stato, non risulta né abrogata, né modificata da norma di pari grado e quindi deve considerarsi in vigore.E? pur vero che l?Amministrazione finanziaria ? Agenzia delle Entrate ? con risoluzione n. 97/E del 29/4/04 ha affermato il principio che nel caso di uso promiscuo di gas (per uso domestico e riscaldamento) senza l?installazione di distinti contatori atti a rilevare il diverso consumo, debba escludersi l?applicazione dell?aliquota ridotta per il periodo in cui è inibito l?uso del gas per riscaldamento, ma tale risoluzione è atto meramente interno all?amministrazione che non può avere efficacia giuridica nei rapporti tra l?Amministrazione e terzi soggetti (cittadini utenti) e, soprattutto, non può derogare a norma di rango superiore.In altri termini, la risoluzione dell?Amministrazione Finanziaria di estendere l?aliquota ordinaria anche al consumo domestico sembra fondarsi unicamente sull?asserita difficoltà di operare una lettura separata dei due tipi di consumo.Detta difficoltà non può giustificare, in nessun caso, l?imposizione dell?aliquota più alta essendo in contrasto con la disposizione di legge succitata e con l?art. 23 della Costituzione il quale prescrive che, ?nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base ad una legge?.In altri termini, se con legge è stato stabilito l?ammontare di un tributo (aliquota del 10% per la fornitura di gas per uso domestico di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento n.37 del 26/6/86 del Comitato Interministeriale dei prezzi), non può essere consentito aggravare tale imposizione con aliquota più alta (20%) se non in casi anch?essi stabiliti dalla legge (da norma di pari grado di quella istitutiva del tributo).Chiarito tale punto, va affrontato quello relativo all?uso del gas ed all?applicazione della relativa aliquota nel periodo non invernale in cui l?uso di gas per riscaldamento non è consentito per legge.Innanzi tutto, va rilevato che l?inibizione per legge (DPR 412/93) dell?uso degli impianti di riscaldamento nel periodo non invernale da sola è sufficiente a provare il fondamento della domanda attrice.Se l?uso degli impianti di riscaldamento è inibito, deve presumersi che l?utente non utilizzi tali impianti.Inoltre, il Sindaco di Pozzuoli ove ha residenza l?attore e si effettua la fornitura di gas, non ha emanato, ai sensi dell?art. 10 DPR 412/93, alcun provvedimento modificativo e/o di ampliamento dei periodi di utilizzo degli impianti termici previsti dall?art. 9 DPR 412/93 consentendo l?uso degli impianti di riscaldamento per un periodo maggiore di quello stabilito dalla legge.Priva di alcun pregio giuridico ed infondata è la tesi sostenuta dalla società convenuta secondo cui sarebbe in ogni caso ipotizzabile un uso individuale di gas per riscaldamento da parte del singolo utente anche nel periodo di vigenza del divieto di uso degli impianti di riscaldamento. Anche ipotizzando che l?utente facesse uso dell?impianto di riscaldamento nel periodo estivo, oltre al danno alla sua salute, apporterebbe un danno alla sua economia.Va, inoltre, considerato che il Comune diPozzuoli (inserito nella fascia climatica C delle tabelle allegate al DPR 412/93) è località ove il clima è particolarmente mite ed il valore della temperatura non raggiunge mai livelli particolarmente rigidi nemmeno in pieno inverno, per cui appare illogico ed inverosimile presumere un uso degli impianti di riscaldamento a livello individuale al di fuori dei limiti previsti dal citato DPR 412/93.In ogni caso, va rilevato che l?onere di dimostrare l?ipotizzato uso degli impianti di riscaldamento da parte dell?attore in deroga (e in eccesso) ai limiti posti dalla legge, grava sulla società convenuta e non sull?attore.L?attore ha, infatti, sostenuto di non avere mai acceso gli impianti di riscaldamento nel periodo di divieto.L?art. 2697 c.c. (onere della prova) stabilisce che: Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.Chi eccepisce l?inefficacia di tali fatti, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l?eccezione si fonda.Nel caso di specie, quindi, è la Napoletanagas che avrebbe dovuto fornire la prova delle proprie eccezioni, provando che nel periodo dedotto in giudizio si siano verificate situazioni di emergenza climatica che abbiano giustificato da parte dell?attore, l?uso degli impianti di riscaldamento in eccesso rispetto ai limiti imposti dalla legge.E? ragionevole presumere che, i cittadini osservino il divieto di accensione imposto dalla legge anche in considerazione che tale comportamento sarebbe inutile e dispendioso, atteso che nel periodo indicato le favorevoli condizioni climatiche non rendono necessario l?uso degli impianti di riscaldamento.In conclusione, alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, questo Giudicante ritiene che per la fornitura di gas di cui l?attore ha usufruito nel periodo 1° aprile-14 novembre negli anni 2000-2005 vi siano validi ragioni per dichiarare illegittima la riscossione dell?aliquota IVA al 20% anziché quella del 10% prevista dall?art. 16 del DPR 633/72, vigendo, nel detto arco temporale, nel Comune di Pozzuoli, il divieto ex lege di accensione degli impianti di riscaldamento che, non risulta derogato da alcun provvedimento sindacale.Inoltre, non è stato provato dalla società convenuta, alcun uso da parte dell?attore dell?impianto di riscaldamento in dispregio di detto divieto.In ogni caso, ben potrebbe la Napoletanagas, seppur in presenza di un contratto di adesione, applicare le due distinte aliquote d?imposta previste dalla legge distinguendo i due corrispettivi da imputare (20% e 10%) in riferimento al periodo invernale ed a quello estivo in cui vige il divieto di accensione degli impianti di riscaldamento, oppure installando due distinti contatori: uno per cottura e produzione di acqua calda e l?altro per il riscaldamento, essendo anche distinti i due impianti, (con onere dell?utente di installare due caldaie).Quindi, la domanda di ripetizione di indebito avanzata dall?attore è parzialmente fondata e la Spa Napoletanagas Clienti va condannata alla restituzione delle somme indebitamente percepite nel periodo 1° aprile-14 novembre negli anni 2000-2005, per un totale di ? 16,26, così come si evince dalle copie depositate dei bollettini di pagamento.Per quanto concerne il riconoscimento del ?danno edonistico? e la sua liquidazione, così come richiesto dall?attore: per la subita violazione della qualità della vita, stress e ansia sopportata, non può trovare accoglimento.Questo Giudice ritiene che, nel caso di specie, non può riconoscersi il c.d. ?danno esistenziale?, così come definito dalla dottrina e dalla giurisprudenza:- danno non patrimoniale, inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona;- la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante per la persona, risarcibile nelle sue conseguenze non patrimoniali- un ?non fare?, o meglio un non poter più fare, un dover agire altrimenti, un relazionarsi diversamente;L?aver pagato una somma in più del dovuto, non può avere comportato all?attore ?stress, disagi e frustrazioni? ma, solo il diritto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.Diversamente, ogni ?pregiudizio? che dovesse capitare alla persona umana, dovrebbe essere risarcita!Ogni perdita, anche se non incida sulle capacità di produrre reddito (danno patrimoniale), o sull?integrità psico-fisica (danno biologico), o non costituisca patema d?animo (danno morale), diventerebbe pienamente risarcibile.La funzione riparatoria si ha soltanto nei casi in cui si verta in tema di diritti costituzionalmente garantiti o in presenza di beni che ricevano una specifica protezione costituzionale.La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza 11 luglio 2003 n.233 ha così statuito: nell?astratta previsione della norma di cui all?art. 2059 c.c. deve ricomprendersi ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: sia il danno morale soggettivo, inteso come transuente turbamento dello stato d?animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell?interesse, costituzionalmente garantito, all?integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia, infine, il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. In definitiva, il danno esistenziale si riferisce a ?sconvolgimenti? delle abitudini di vita e delle relazioni interpersonali provocate da fatto illecito e si traduce in ?cambiamenti peggiorativi permanenti, anche se non sempre definitivi? delle stesse.Infine, c?è da rilevare che il pregiudizio di cui si chiede la protezione risarcitoria ha carattere estremamente personale e, quindi, privo di un indice concreto ai fini di una valutazione oggettiva, sarebbe lasciato ad libitum judicis.Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa tariffa per scaglione, nonché dell?attività processuale svolta.La sentenza è resa ai sensi dell?art. 113 c.2 c.p.c., così come modificato dal D.L. 8/2/03 n. 18, convertito in L. 7/4/03 n. 63 ed è esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (?) Vincenzo nei confronti della S.p.A. NAPOLETANAGAS CLIENTI, in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:1) condanna la S.p.A. NAPOLETANAGAS CLIENTI, in persona del legale rapp.te pro-tempore, alla restituzione in favore di (?) Vincenzo della somma di ? 16,26, indebitamente riscossa a titolo di IVA sul consumo di gas metano nel periodo 1° aprile-14 novembre negli anni 2000-2005, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;2) condanna, altresì, la S.p.A. NAPOLETANAGAS CLIENTI, in persona del legale rapp.te pro-tempore, alla rifusione delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di ? 150,00, di cui ? 25,00 per spese, ? 50,00 per diritti ed ? 75,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti per tale ripetibilità, oltre successive ed occorrende;3) distrae la somma così liquidata per spese processuali in favore del procuratore anticipatario;4) sentenza esecutiva ex lege.
Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 5 ottobre 2005.
IL GIUDICE DI PACE(Avv. I. B.)
DEPOSITATA IN CANCELLERIA

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