SFOTTÒ TRA TIFOSERIE – ATTENTI AL DASPO !!

036-22-1024x768Tifosi attenzione, atteggiamenti irriguardosi, come mostrare le parti intime ad un tifoso avversario, anche se supportati da intenti goliardici e pur se non costituiscono una condotta integrante una fattispecie di reato, rappresentano condotte atte a provocare possibili reazioni violente da parte di chi, da tali comportamenti, si sentisse irriso e, pertanto, possono essere punite con il provvedimento di interdizione all’accesso agli stadi ( DASPO). Questo è quanto ha precisato la VI^ Sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n° 9074/2010 del 03.12.2010. In particolare, la Corte ha precisato che: “La ratio della disposizione in oggetto, infatti, si rinviene -come risulta dalla formula letterale dell’ultimo periodo dell’art. 6 comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, così come introdotta dal decreto legge 8 febbraio 2007 n. 8 – nell’attribuzione di un potere interdittivo in capo al Questore esercitabile nei confronti di chiunque, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, tenga una condotta violenta o comunque tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica, sicché la misura di divieto di accesso a impianti sportivi può essere disposta non solo nel caso di accertata lesione, ma in caso di pericolo di lesione dell’ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo. Detto potere si connota di un’elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto, in vista della tutela dell’ordine pubblico, non solo in caso di accertata lesione, ma anche in via preventiva in caso di pericolo anche solo potenziale di lesione. Ne consegue che il divieto di accesso negli stadi non richiede un oggettivo ed accertato fatto specifico di violenza, essendo sufficiente che il soggetto sulla base dei suoi precedenti non dia affidamento di tenere una condotta scevra da ulteriori episodi di violenza, accertamento che resta incensurabile nel momento in cui risulta congruamente motivato avuto riguardo a circostanze di fatto specifiche.

E’ di estrema importanza portare a conoscenza dei tifosi il principio enunciato da detta sentenza, spiega l’Avv. Carlo Claps dell’Aidacon – www.aidacon.it, per informarli di quale sia il limite oltre il quale una condotta, ( come quella sopra menzionata, ma come tante altre) considerata dal tifoso semplicemente irrisoria e per molti ritenuta naturale tra tifoserie avversarie, possa invece essere valutata, sulla base dell’ampio potere discrezionale attribuito alle Questure, atta a provocare possibili reazioni violente e quindi punita con il provvedimento di interdizione all’accesso agli stadi ( DASPO).

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