L’AIDACON DENUNCIA UN NUOVO CASO EQUITALIA: L’ILLEGITTIMO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CON LA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY CON GRAVI DANNI PER I CITTADINI.

bassa110DOPO LO SCANDALO DELLE ISCRIZIONI IPOTECARIE ILLEGITTIME E LA RICHIESTA DI INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI DEI VERTICI DI EQUITALIA CON L’ACCUSA DI ABUSO D´UFFICIO NELL´AMBITO DI UN´INCHIESTA SU PRESUNTE IRREGOLARITÀ NELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI L’AIDACON DENUNCIA UN NUOVO CASO EQUITALIA: L’ILLEGITTIMO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CON LA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY CON GRAVI DANNI PER I CITTADINI.

I legali dell’Aidacon hanno depositato numerosi ricorsi presso diversi Tribunali al fine di ottenere l’accertamento dell’illegittimo trattamento dei dati personali, la violazione della privacy, nonché il risarcimento danni.In particolare, così come riferisce l’Avv. Carlo Claps ( Segretario Generale dell’Aidacon), numerosi sono stati i cittadini (molti imprenditori) che hanno scoperto di essere stati segnalati al CRIF o alla Centrale Rischi della Banca D’Italia, come “cattivi pagatori”, a seguito di una illegittima iscrizione ipotecaria sul proprio immobile o per l’iscrizione di un fermo amministrativo su un proprio veicolo, effettuata dall’Equitalia Polis S.p.A.
Infatti, a seguito delle iscrizioni ipotecarie effettuate da Equitalia molti cittadini – a loro insaputa – sono stati automaticamente iscritti al CRIF ed altre banche dati le quali raccolgono informazioni pregiudizievoli anche presso le Conservatorie immobiliari.
Il problema nasce quando le iscrizioni ipotecarie sono infondate, vuoi perché il cittadino ha proposto regolare opposizione ed ha ottenuto sentenza favorevole, o perché le iscrizioni sono avvenute per crediti inferiori ad ottomila euro o, ancora peggio, quando i tributi sono prescritti e/o annullati preventivamente dal Giudice competente. Pertanto, in questi casi, tra l’altro numerosissimi, sussiste una grave responsabilità da parte della Equitalia Polis S.p.A., la quale, nonostante non abbia i titoli per procedere all’esecuzione e alla conseguente segnalazione alle banche dati dei cattivi pagatori, procede ugualmente.
Tutto ciò comporta gravissimi danni patrimoniali e non patrimoniali ai cittadini ingiustamente segnalati. Numerosi sono gli imprenditori che hanno subito danni per non aver potuto accedere al credito bancario a causa dell’errato trattamento dei dati effettuato dalla società di riscossione.Naturalmente, oltre ai ricorsi depositati presso i vari Tribunali, il legali dell’Aidacon stanno valutando l’opportunità di presentare un esposto alla Procura della Repubblica denunciando i gravi fatti descritti.
L’Aidacon, ( Associazione Italiana per la Difesa dell’Ambiente e dei Consumatori – www.aidacon.it ) da anni è in prima linea contro gli abusi dei Concessionari della Riscossione ed è stata promotrice della prima sentenza di un Tribunale, il quale ha stabilito che l’ipoteca iscritta dalla Società di Riscossione ex art. 76 del D.P.R. n° 602, per un credito inferiore ad ottomila euro è illegittima. In particolare, la citata sentenza n° 4279/07, resa dal Tribunale di Napoli ha precisato che: “il ruolo, come titolo esecutivo, consente l’ipoteca se ed in quanto attribuisce anche il diritto di procedere ad esecuzione forzata sui beni del debitore. Se tale diritto manca, perché i crediti iscritti a ruolo non raggiungono l’importo previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.602 del 1973, i beni immobili non possono essere vincolati”.
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