STATUTO AIDACON

corte di cassazioneASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DIFESA DELL’AMBIENTE E DEI CONSUMATORI ONLUS STATUTO

ARTICOLO 1denominazione Ai sensi del decreto Legislativo n. 460 del dicembre 1987 è costituita l’Associazione Italiana per la difesa dell’ambiente e dei consumatori , denominata anche con l’acronimo A.I.D.A.C.O.N.,organizzazione non lucrativa di utilità sociale(ONLUS)

ARTICOLO 2Sede L’Associazione ha sede in Napoli in Viale Gramsci 21. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazione ed uffici distaccati.

ARTICOLO 3DurataL’Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4Scopi L’Associazione è un’associazione di utilità sociale senza fini di lucro , apartitica e con struttura democratica, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. I suoi scopi statuari sono quelli di rappresentare e tutelare indistintamente gli interessi di tutti i consumatori, intesi anche come utenti di servizi pubblici e privati, difendendo – se del caso anche dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa e negli organismi internazionali- i loro diritti civili e assistendoli nei loro rapporti con i fornitori di beni e servizi pubblici e privati, nonché tutelare il patrimonio ambientale; è esclusa ogni altra attività diversa , ad eccezione di quelle direttamente connesse a tali scopi,  tra cui:informare, educare , istruire ed indirizzare i consumatori con ogni possibile mezzo. Con appositi servizi di informazione, consulenza ed assistenza;promuovere convegni , incontri, seminari e corsi, anche scolastici, di informazione, di educazione e di orientamento , e utilizzare spazi giornalistici e tempi d’antenna radiotelevisivi affinché gli stessi consumatori conoscano le necessità e l’influenza di un loro comportamento più razionale e più solidale, siano messi a conoscenza dei prezzi e delle qualità dei prodotti  e dei servizi disponibili sul mercato, così da non essere vittime di abusi, speculazioni  frodi;promuovere e realizzare appositi corsi di formazione professionale , di qualificazione e riqualificazione, orientati  secondo l’esigenza  di interesse pubblico alla oggettiva tutela dei consumatori;contribuire a riequilibrare la posizione di debolezza contrattuale ed economica del consumatore e a rimuovere le remore poste  alla libera concorrenza ;promuovere con ogni altra organizzazione pubblica o privata e incoraggiare ogni iniziativa il cui scopo risulti effettivamente quello di tutelare i consumatori e di elevarne il livello qualitativo di vita;promuovere il rispetto del territorio e delle risorse naturali e iniziative di educazione ecologica e ambientale;utilizzare nell’interesse dei consumatori , tutti gli strumenti costituzionali per il perseguimento degli scopi;editare e promuovere pubblicazioni e mezzi audiovisivi, anche periodici, sui problemi del consumo e dei consumatori o riguardanti l’attività sociale;corrispondere o stipulare accordi con altre organizzazioni italiane, estere o internazionali la cui collaborazione possa risultare utile al conseguimento degli scopi sociali.Nella denominazione e in qualsivoglia  segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l’Associazione userà la  locuzione” organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, ridotta nell’acronimo ONLUS.

ARTICOLO 5Soci Gli iscritti si distinguono in , fondatori , ordinari, sostenitori e aderenti.Sono fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione; ordinari coloro che versano annualmente  la quota sociale minima stabilita dal Consiglio direttivo; sostenitori tutti coloro che versano una quota annuale superiore a quella minima.Ogni iscritto in regola con i versamenti delle quote annuali partecipa alla vita sociale senza vincoli di temporaneità , ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina delle cariche sociali.Se l’iscritto è una persona giuridica o un altro organismo associativo, partecipa alla vita sociale tramite un proprio delegato. All’atto dell’iscrizione , tuttavia, ciascuno iscritto  può liberamente decidere di rinunciare alla partecipazione alla vita sociale e di usufruire soltanto delle attività di assistenza e di informazione dell’Associazione. In tal caso avrà la qualifica di “aderente” e pagherà una quota inferiore a quella minima, stabilita sempre dal Consiglio direttivo. Per le iscrizioni collettive di appartenenti ad altri enti o associazioni, la relativa quota potrà essere ulteriormente ridotta dal Consiglio direttivo.

 ARTICOLO 6Ammissioni La domanda di iscrizione deve pervenire all’Associazione unitamente alla quota associativa o all’attestazione  del versamento ed implica l’accettazione di tutte le norme del presente Statuto. In assenza di comunicazione scritta contraria, dopo trenta giorni la domanda si considera accolta.Gli iscritti cessano di appartenere all’Associazione:per recesso, mediante comunicazione alla Segreteria generale dell’Associazione da effettuarsi con lettera raccomandata .Il recesso avrà decorrenza immediata, salvo il pagamento della quota associativa per l’anno in corso  che è dovuta qualunque sia la data del recesso;per decadenza , in caso di morosità nel pagamento della quota associativa o di qualsiasi altro contributo deliberato dal Consiglio direttivo;per esclusione quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibili la prosecuzione del rapporto associativo tra cui assume particolare importanza  il comportamento contrario agli interessi dei consumatori ed a quelli dell’Associazione.Sull’esclusione delibera, sentito l’interessato, il Consiglio direttivo.L’iscritto che ,per qualsiasi motivo, cessi di far parte  dell’Associazione perde ogni diritto sul fondo sociale.

ARTICOLO 7 Solo gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa  da almeno un anno hanno diritto di elettorato attivo e passivo e di consultazione dei libri sociali previa domanda  scritta e motivata da rivolgere al Presidente dell’Associazione. Articolo 8Organi Organi dell’Associazione sono:l’Assemblea generale;il Presidente;il Segretario generale;il Consiglio direttivo;il Collegio dei Sindaci;Le riunioni di tutti gli organi collegiali , ove non diversamente indicato, sono valide, in prima convocazione, se presenti il 50 per cento più uno dei componenti e, in seconda convocazione , quale che sia il numero dei presenti.

ARTICOLO 9Assemblea generale È l’organo sovrano dell’Associazione. Si riunisce in via ordinaria, ogni 4 anni e, in via straordinaria, per iniziativa del Consiglio direttivo, in caso di necessità o se ne sia fatta richiesta da un terzo degli iscritti aventi titolo. Le richieste di convocazione straordinarie devono essere motivate.L’Assemblea elegge il proprio Presidente su proposta del Consiglio direttivo o di un terzo dei partecipanti . Le funzioni di segretario sono esercitate dal Segretario generale o da un suo delegato scelto tra gli aventi diritto alla partecipazione all’Assemblea.L’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria deve essere comunicato agli iscritti aventi titolo da almeno un anno e in regola con la quota associativa alla data di convocazione, almeno dieci giorni prima della data dell’adunanza, mediante avviso da pubblicarsi presso la sede sociale e/o pubblicazione sull’organo di stampa ufficiale dell’Associazione e deve indicare:luogo , giorno e ora della riunione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare. Non è ammessa , se non con l’assenso dei due terzi dei partecipanti, la trattazione di argomenti non indicati nell’avviso di convocazione e la discussione di tali argomenti non può, comunque concludersi con una deliberazione.L’Assemblea è costituita dagli iscritti da almeno un anno , in regola con la quota associativa alla data della convocazione.Coloro che hanno diritto di partecipare all’Assemblea possono farsi rappresentare da altro iscritto.Ogni iscritto non può essere portatore di più di 10 deleghe.Partecipano, inoltre , all’Assemblea , con solo voto consultivo se non iscritti, i membri del collegio dei Sindaci.L’Assemblea ha il compito di:determinare gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;eleggere ogni quadriennio il comitato centrale;deliberare sulle modificazioni dello Statuto;deliberare lo scioglimento dell’Associazione. Per il rinnovo del Comitato centrale l’Assemblea eleggerà una Commissione verifica poteri e una Commissione elettorale, formata ognuna di tre membri scelti fra gli aventi diritto alla partecipazione all’Assemblea medesima. È compito del consiglio direttivo  indicare i sistemi di votazione e gli adempimenti relativi.Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti , fatta  eccezione per la  deliberazione di scioglimento dell’Associazione per la quale occorre la maggioranza dei due terzi dei componenti.La deliberazione di scioglimento dell’Associazione è valida , in seconda convocazione – da tenersi almeno 30 giorni dopo a maggioranza semplice qualunque sia il numero dei presenti, previa riconvocazione degli assenti.

ARTICOLO 10Consiglio direttivo L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall’Assemblea dei soci tra i propri componenti, tra cui il Presidente ed il Segretario generale. Il consiglio si riunisce  validamente con la presenza  di almeno la maggioranza dei consiglieri. Il consiglio è convocato con avviso scritto contenente l’ordine del giorno almeno 10 giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 5 giorni.Il consiglio Direttivo dura in carica per un periodo di quattro anni.Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente od ogni volta che questi lo  giudichi necessario o quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.Il Consiglio direttivo attua la deliberazione dell’Assemblea , predispone la relazione morale e finanziaria  ed il bilancio annuale, attua tutte le iniziative che , pur se non programmate, siano giudicate utili e opportune; decide di volta in volta le modalità ed i tempi di attuazione delle iniziative; autorizza la costituzione di comitati Regionali dei quali formula lo schema di Statuto ed indica le modalità di funzionamento; ratifica la costituzione dei Comitati locali in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto  e ne coordina le iniziative, delibera eventuali norme di funzionamento dei Comitati locali;  nomina occorrendo Commissari dei Comitati locali ove si registri carenza di organi o inadempienze degli stessi alle norme statuarie e regolamentari, delibera su ogni atto di carattere patrimoniale o finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione; nomina  gruppi di lavoro e commissioni di studio per l’esame  e l’attuazione di particolari programmi; delibera l’adesione ad organismi nazionali e internazionali; delibera la decadenza o l’esclusione degli iscritti; delibera su ogni altra materia che non sia specificatamente di competenza di altri organi dell’Associazione ; stabilisce l’ammontare della quota minima di iscrizione e di adesione.

ARTICOLO 11    Presidente Il presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di legge.In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Segretario generale che ne esercita tutte le funzioni e che ha facoltà di delegare, di volta in volta e per specifici incarichi, un altro componente del Consiglio direttivo.Il Presidente adempie tutte le funzioni contemplate nel presente Statuto quando non siano di competenza di altri organi sociali.Spetta in particolare al Presidente:mantenere i rapporti con gli organismi dello Stato, degli enti pubblici e privati;curare che siano predisposti la relazione morale e finanziaria ed il bilancio dell’Associazione;convocare il Consiglio direttivo – del quale assume la presidenza formulando l’ordine del giorno;esercitare , in caso di urgenza , i poteri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dal Consiglio direttivo nella prima riunione successiva;esercitare, a firma congiunta del Segretario generale , le azioni in giudizio anche a titolo di intervento autonomo o dipendente adesivo ed è quindi legittimo, congiuntamente con il Segretario generale, alla nomina di avvocati e procuratori per agire o resistere in ogni grado e tipo di giudizio.

ARTICOLO 12Segretario generale                    IL Segretario generale dirige e organizza l’attività dell’Associazione ; cura che siano redatti i verbali delle riunioni , vigila sulla vita organizzativa e amministrativa dell’Associazione, firmando i mandati di pagamento o rilasciando ricevute per quietanza anche presso istituti di credito  e la pubblica amministrazione; ha facoltà di richiedere agli istituti di credito scoperti  di conto e/o fidejussioni, firmando nella qualità le relative domande; rappresenta l’Associazione o delega rappresentanti dell’Associazione nella costituzione di organismi pubblici o privati i cui fini collimino con quelli dell’Associazione ; rappresenta  l’Associazione o delega rappresentanti dell’Associazione in Giunte, Commissioni,Comitati, Consigli ed altri organismi misti pubblici o privati nei quali sia prevista o richiesta la rappresentanza dei consumatori; provvede alla esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali, all’organizzazione e alla direzione degli uffici , all’assunzione e alla disciplina del personale e ad ogni altro atto di  ordinaria amministrazione. Svolge tutte le funzioni a lui delegate dal Presidente e/o dal Consiglio direttivo ed ha la direzione responsabile dell’organo di stampa ufficiale dell’Associazione.

ARTICOLO 13Collegio dei Sindaci Il collegio dei Sindaci è composto di tre membri che provvedono ad eleggere tra loro il Presidente del Collegio. Accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio e della relazione finanziaria alle risultanze delle scritture contabili.Il Collegio dei Sindaci può agire anche per mezzo di uno solo dei suoi membri ed accertare, in ogni momento, la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale; redige, per ogni esercizio , una relazione che è allegata a quella del Consiglio direttivo; deve essere invitato a partecipare , senza voto, alle riunioni dell’Assemblea , del Consiglio direttivo.Ha gli stessi poteri sui Comitati locali dell’Associazione. La carica di Sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica prevista dallo Statuto.

ARTICOLO 14Requisiti indennità ‘incompatibilità’  I componenti del Consiglio direttivo, il Presidente, il Segretario generale e i componenti dei Comitati locali devono essere iscritti all’Associazione.I membri del collegio sindacale, possono essere anche prescelti dai nostri iscritti.Le cariche sociali sono per principio soltanto onorifiche e le relative prestazioni gratuite.Tutte le cariche sociali sono rinnovabili.I componenti degli organi collegiali che non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni degli stessi organi sono dichiarati decaduti, salvo che i motivi delle ripetute assenze siano gravi e documentati. L’organo si integrerà dei componenti così decaduti per cooptazione che avverrà a maggioranza semplice.

ARTICOLO 15Comitati locali Nei capoluoghi di regione possono essere costituiti Comitati regionali con compiti di coordinamento e promozione dell’attività dell’associazione nell’ambito della Regione. I dirigenti locali che ne prendono l’iniziativa devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio direttivo ed utilizzare le modalità e lo schema di Statuto resi disponibili dallo stesso Consiglio direttivo.

ARTICOLI 16  I comitati locali, per essere ratificati, devono avere:i comitati provinciali non meno di 150 iscritti;i comitati comunali non meno di 50 iscritti.Devono provvedere all’elezione di un Presidente, di un Segretario e di un Consiglio direttivo composto da almeno tre iscritti. Il comitato locale redige autonomamente uno Statuto conforme ai principi generali dello statuto dell’Associazione e nel quale deve essere previsto che:l’organo gode di autonomia finanziaria; gli atti compiuti dai suoi rappresentanti non comportano responsabilità patrimoniale per l’Associazione;è obbligatoria la registrazione dei conti su appositi libri;l’attività dell’organo è soggetta al controllo dei Sindaci dell’Associazione; ogni anno deve essere predisposta una relazione morale e finanziaria correlata da un inventario e da un bilancio da trasmettere alla Segreteria generale dell’Associazione.Il Consiglio direttivo centrale ratificando il Comitato locale ne approva lo Statuto.La decisione del Consiglio direttivo con la quale è concessa o respinta la ratifica è discrezionale e, pertanto , non è impugnabile, purchè il rigetto sia preceduto da osservazioni scritte e dall’invito , non recepito, di emendare il progetto non ratificato.I Comitati locali sono tenuti a trasmettere alla Segreteria generale e ad aggiornare gli elenchi degli iscritti trasferendo alla stessa Segreteria il 25 per cento delle quote d’iscrizione entro 30 giorni successivi all’iscrizione e alla riscossione delle quote di rinnovo con elenchi mensili.

ARTICOLO 17Delegati Provinciali e comunali Fino a quando non è raggiunto il numero minimo degli iscritti per la costituzione di un Comitato locale, la rappresentanza locale dell’Associazione può essere conferita ad un Delegato, iscritto da almeno un anno.A conferire tale rappresentanza provvede il Consiglio direttivo che potrà assegnare al Delegato un termine ragionevole entro il quale, raggiunto il previsto numero di iscritti, dovrà essere convocata l’Assemblea costituente del Comitato locale.L’incarico dovrà essere accettato per iscritto e , nella lettera di accettazione , il designato dovrà espressamente dichiarare:che gli atti da lui compiuti non comportano responsabilità patrimoniale per l’Associazione;che, come per quanto disposto per il Comitati locali all’art. 17, provvederà a trasmettere alla Segreteria generale gli elenchi degli iscritti nonché il 25 per cento delle quote associative entro 30 giorni successivi all’iscrizione e alla riscossione delle quote  di rinnovo , con elenchi mensili;che curerà la registrazione delle entrate e delle uscite, tenendola a disposizione per il controllo dei Sindaci dell’Associazione;che predisporrà una sommaria relazione morale e finanziaria annuale da inviare alla Segreteria generale entro il 30 gennaio di ogni anno;che rimetterà il suo incarico se, decorso il termine di cui al secondo comma, non avrà realizzato le condizioni per la costituzione del Comitato locale e che, contestualmente, consegnerà o farà  pervenire alla Segreteria generale o a chi da essa indicato , tutta la documentazione relativa all’attività svolta.

ARTICOLO 18Entrate e fondo sociale Le entrate dell’Associazione sono destinate al perseguimento degli scopo  istituzionali e sono costituite da :l’ammontare delle quote di iscrizione e dei contributi fissati in conformità delle deliberazioni del Consiglio  direttivo;l’ammontare delle vendite di pubblicazioni periodiche e aperiodiche dell’Associazione e dei proventi  di servizi svolti in attuazione degli scopi istituzionali;eventuali rendite patrimoniali;eventuali sovvenzioni , erogazioni o donazioni.

ARTICOLO 19 Il fondo sociale è formato dai beni mobili ed immobili e dai valori che , per acquisti o per altre cause, siano di proprietà dell’Associazione. A norma degli articoli 36 e 37 del Codice Civile , è esclusa qualsiasi distribuzione di entrate o ripartizione del fondo sociale tra gli iscritti.

ARTICOLO 20 L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 21 Il consiglio Direttivo predispone entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio di previsione per l’anno successivo, e la relativa relazione. Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica. Il bilancio di previsione deve essere sottoposto alla valutazione  e all’approvazione dell’assemblea dei soci entro ogni anno.

ARTICOLO 22 AL TERMINE DELL’ESERCIZIO IL Consiglio direttivo provvede alla redazione del bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce.

ARTICOLO 23 Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È fatto divieto di distribuire , anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve e i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell’Associazione. Sono in ogni caso vietate le operazioni di cui al comma 6 dell’art. 10 del decreto legislativo recante. L’Associazione intende avvalersi delle disposizioni previste dall’art. 17 del decreto legislativo n° 4/ 12/1997.

ARTICOLO 24Regolamento interno L’Associazione per il suo funzionamento e per la risoluzione di controversie è dotata di un regolamento interno redatto dal consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea  dei soci.Per tutto quanto non è previsto dal seguente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

ARTICOLO 25Scioglimento e devoluzione del patrimonio Lo scioglimento dell’Associazione  è deliberato dall’Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.All’atto dello scioglimento è fatto obbligo all’Associazione  di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non  lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, designato dal Consiglio Direttivo.

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